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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14 marzo 2003, S.O.:
«Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice
trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un
servizio della societa' dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni
trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di
accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a
tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.».
«Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non e' responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu'
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni
e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.».
«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione. consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»